|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
STATUTO
VELA CLUB MONTEBELLUNA Associazione Sportiva Dilettantistica a) onorari • qualifica che il Consiglio direttivo può conferire a coloro che per alte benemerenze nel settore marittimo o per atti compiuti in favore dell’Associazione donano ad essa lustro e meritano riconoscenza, essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annua;Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il numero dei soci è illimitato. I soci fruiscono dei servizi dell’Associazione e possono partecipare alle manifestazioni promosse. Articolo 6 • Decadenza dei soci I soci oltre che al pagamento della quota associativa annuale sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. Dovere dei soci è quello di impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge il Vela Club Montebelluna e non esplicare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con dette finalità. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie;Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo può essere impugnato dall’interessato con ricorso al Collegio dei Probiviri dell’associazione o in mancanza di questo, all’assemblea dei soci alla prima convocazione. Nel corso di tale seduta, alla quale il socio interessato deve essere convocato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di scioglimento della seduta. L’associato radiato non ha diritto alla restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale. Articolo 7 • Organi Gli organi sociali sono: a) l’Assemblea generale dei soci;E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Articolo 8 • Funzionamento dell’Assemblea L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta da: a) almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta; b) almeno la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea nomina, se necessario, un segretario ed eventualmente due scrutatori. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno della sede del Club, con almeno 8 giorni di preavviso, o con avviso scritto o via e-mail ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea. L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre successivo. Essa: - approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; - elegge il Consiglio Direttivo; - elegge il Collegio dei Probiviri; - approva il bilancio consuntivo annuale; L’Assemblea straordinaria è convocata: - per eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione del Club; - per atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; - per la designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione; - ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario. Successivamente all’approvazione le deliberazioni assembleari sono pubblicate nella sede sociale per non meno di 15 giorni ed ogni socio può richiederne copia. Articolo 9 • Deliberazioni dell’Assemblea In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione del Club, è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto. Articolo 10 • Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 4 anni. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e fissa eventuali incarichi degli altri Consiglieri e soci in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno coprire più incarichi contemporaneamente. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni anno. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da un Consigliere. Il Consiglio Direttivo ha tutte le funzioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione non espressamente riservate dal presente statuto ad altri organi sociali. Esso è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri. Articolo 11 • Presidente Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante e a lui spetta la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da un Vicepresidente che lui stesso può nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo. Articolo 12 • Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da due membri effettivi eletti tra i soci. I membri rimangono in carica per quattro anni. L’organo delibera, su parere del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: - ammonizione; - deplorazione; - sospensione fino ad un massimo di dodici mesi; - radiazione. Articolo 22 • Cariche sociali Le prestazioni di tutti i dirigenti dell’associazione sono fornite a titolo gratuito ed onorifico. Possono essere rimborsate le spese sostenute da soci nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti quali, ad esempio, l’attività formativa, l’utilizzo di imbarcazioni o natanti di loro proprietà per attività didattiche, sportive, ricreative proprie del club ecc. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: - coloro che non siano soci dell’associazione; - i minorenni. Articolo 23 • Rendiconto Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio-rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Alle spese per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. Successivamente all’approvazione assembleare il bilancio o rendiconto è pubblicato nella sede sociale per non meno di 15 giorni ed ogni socio può richiederne copia. L’Associazione non ha fini di lucro e i proventi della società non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Non possono altresì essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Articolo 24 • Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Articolo 24 • Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione. Articolo 25 • Scioglimento Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’assemblea delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 26 • Clausola compromissoria Le controversie fra associazione ed associati saranno rimesse a giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due. Gli arbitri giudicheranno secondo equità entro 180 giorni dalla loro nomina. Montebelluna, 16.10.2008 |
|||||||||||||
|